Se parcheggiamo nelle strisce blu e non mettiamo il ticket sul parabrezza dell’auto, non possiamo farla franca: paghiamo la multa e impariamo la lezione, come è giusto che sia. Invece, se il ticket c’è ma è scaduto, magari da poco, e subito uno degli ausiliari del traffico vi ha fatto una multa, in quel caso, una speranza c’è.
Il ministero delle Infrastrutture (Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i sistemi Informativi e Statistici- Direzione Generale per la Sicurezza Stradale-Divisione II. Prot. 25783) a firma dell’ingegner Sergio Dondolini, già dal 2010 afferma: «Se la sosta viene effettuata omettendo l’acquisto del ticket orario, deve essere necessariamente applicata la sanzione… Se invece viene acquistato il ticket, ma la sosta si prolunga oltre l’orario di competenza non si applicano sanzioni ma si da corso al recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate dalle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale, ai sensi dell’art. 17 c. 132 della legge n. 127/1997. A parere di questo Ufficio in caso di omessa corresponsione delle ulteriori somme dovute, l’ipotesi prospettate da codesto Comune, di applicare la sanzione di cui all’art. 7 c. 15 del Codice, non è giuridicamente giustificabile, in quanto l’eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del Codice, bensì una inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure “jure privatorum” a tutela del diritto patrimoniale dell’ente proprietario o concessionario… ». Inoltre, molti giudici di pace hanno corroborato la tesi dell’ illegittimità della sanzione pecuniaria. Uno degli ultimi è stato quello di Lecce che ha riconosciuto la non regolarità e quindi l’inefficacia della sanzione elevata ai danni di un automobilista salentino per la cifra di 30 euro a fronte di un tagliando scaduto da poche ore: la multa, infatti, non poteva poggiare su quella motivazione (cioè il ticket scaduto) in quanto non esiste la norma che ne contempli la fattispecie. In poche parole, non c’è una legge che impone ai pubblici ufficiali di multare l’automobilista che ha sul cruscotto del parabrezza un biglietto scaduto, come c’è ad esempio per la mancata esposizione dello stesso. Semplicemente, devono procedere per recuperare le parte di denaro che l’automobilista non ha pagato, che è ovviamente ben diverso dalla contestazione formale di una sanzione pecuniaria con relativa pretesa: se il mio ticket è scaduto da due ore, ad esempio, devo pagare quelle soltanto secondo la tariffa vigente in quella città, ovvero la differenza tra il versato e il dovuto.
Dove sta il problema, allora? Perché i comuni continuano imperterriti a multare gli automobilisti? Se per fare ricorso al giudice di pace deve pagare un versamento per diritti d’ufficio di almeno 37 euro, va da sé che l’automobilista preferisce pagare i 24 della sanzione. Potrebbe rivolgersi entro i 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione (senza versare nulla), ma in quel caso sarà inghiottito dalla burocrazia italiana, e perderà sia i soldi che la pazienza. Dunque, ecco spiegato il motivo per cui le persone, in Italia, preferiscono pagare.