La copertura RCA per i ciclomotori vale anche se si è in due
L’RCA deve coprire (e all’occorrenza risarcire) anche il conducente che, in violazione del Codice della Strada, trasporta un passeggero sul motorino omologato solo per una persona. A stabilirlo è ancora una volta la Cassazione (terza sezione civile), con la sentenza n. 20190 del 27 giugno 2014, depositata il 25 settembre: secondo gli ermellini, la sola violazione dell’art. 79 non fa decadere la garanzia Rca a favore del guidatore in possesso della patente A (a meno che non vi sia una previsione ad hoc nel contratto).
I giudici hanno accolto il ricorso di un cittadino nei confronti della sua compagnia assicurativa nell’ambito di un contenzioso relativo a un incidente avvenuto il 2 novembre 1987, smentendo così Corte d’Appello, che aveva confermato l’impraticabilità della domanda di garanzia della polizza Rca.
L’obbligo di risarcimento in capo alla Compagnia viene meno solo in caso di assoluto difetto della licenza di guida oppure di assenza delle condizioni di validità ed efficacia del titolo, originaria o sopravvenuta.
In altre parole, la Corte Suprema conferma che la polizza assicurativa serve anche a coprire eventuali “fesserie” o gravissime violazioni commesse da chi guida.