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Gli interventi di manutenzione ordinaria possono essere effettuati in qualunque officina

Un meccanico durante le operazioni di manutenzione ordinaria
Un meccanico durante le operazioni di manutenzione ordinaria

Sin dal 2002 i veicoli in garanzia per la manutenzione ordinaria non sono più obbligati a sottostare all’obbligo di manutenzione ordinaria esclusiva presso la rete di assistenza ufficiale della casa venditrice. Lo stabilì nel maggio 2002 il Regolamento 1400/2002 CE (detto anche Monti) e lo ha più recentemente riconfermato il Regolamento UE 461/2010. Detto in parole povere, i controlli della manutenzione ordinaria (i tagliandi) potranno eseguiti anche dal meccanico di fiducia purchè vengano effettuate secondo le procedure elencate dalla Casa e pezzi di ricambio originali o di qualità equivalente. Nonostante gli automobilisti siano autorizzati a recarsi anche in officine non autorizzate, nel momento in cui la vettura presenta qualche problema che va risolto in garanzia, le officine autorizzate (che sono le uniche a poter eseguire i lavori di cui risponde la garanzia) si rifiutano di eseguire la procedura di assistenza in garanzia con giustificazioni illeggittime e pretestuose. E purtroppo, molti automobilisti si vedono costretti a sborsare consistenti cifre per poter tornare sereni al volante della propria vettura. Per questo è indispensabile fare chiarezza. La casa costruttrice imponendo l’esecuzione dei tagliandi presso la propria rete autorizzata contravverrebbe al principio di libera concorrenza nei confronti dei riparatori indipendenti. Ciò è molto grave per le leggi comunitarie e per questo nel 2002 la Commissione europea intervenne con un Regolamento. Proprio in virtù di questo regolamento, gli automobilisti sono tutelati anche dall’antitrust (autorità Garante della libera concorrenza). Dopo aver inviato la segnalazione, l’Antitrust la valuterà e potrà istruire un’indagine conoscitiva a mezzo della Polizia Giudiziaria. Nel caso di colpevolezza nei confronti dell’officina emette nei suoi confronti provvedimenti di tipo esclusivamente amministrativo (una multa), senza risarcire il denunciante. Se l’automobilista vuole ottenere il risarcimento, deve denunciare la truffa al Tribunale. Presentare una denuncia al Garante è un’operazione gratuita e le sentenze dell’Antitrust sono molto più frequenti di quanto si possa pensare.