Benzinaio, occhio ai 100 Euro bloccati sulla carta | Le banche violano il “Testo unico Bancario”, non lasciarti fregare
Quante volte accade di far benzina ed effettuare rifornimento, ma nel momento in cui non si hanno i contatti si deve pagare con il bancomat, ma l’incubo arriva dopo.
Se uno fa un rifornimento di 10 euro e successivamente si va a controllare la transazione tramite l’home-banking, ecco la sorpresa. Mi sono accorto che oltre ai 10 euro, erano stati addebitati altri 100 euro.
Se presi dal panico avete chiamato la vostra banca, questa vi dirà che è una prassi diffusissima di blocco somme a garanzia e i soldi vi saranno riaddebitati entro qualche giorno, non bisogna pertanto preoccuparsi, anche e fa andare su tutte le furie gli automobilisti.
Purtroppo, come detto, è una pratica diffusa: sono molteplici i casi segnalati. Specialmente quando si comprano 5, 10 ,15 o 50 euro, vi è un addebito aggiuntivo con blocco di un importo per alcuni giorni pari a circa 100 euro, valutazione forfettaria di un pieno di benzina.
Il problema è che nulla viene in nessun modo segnalato al cliente che alla scoperta dell’addebito si ansia e si altera. L’unica traccia effettiva è rinvenibile sul conto corrente dei clienti che, al momento di pagare, si vedono alterare ingiustamente e senza avviso la disponibilità del proprio conto.
La scoperta casuale
Supponendo che, poi, si abbia a disposizione quella cifra, perché, altrimenti, sono guai ancora peggiori. Nella maggioranza dei casi, si scopre solo se casualmente e se in quel preciso momento si controlla il conto se sulla carta o si ha un saldo basso.
La cosa potrebbe dunque passare tranquillamente inosservata: se non ci si accorge che quella cifra è di fatto bloccata, dopo qualche giorno la stessa viene liberata ed il gioco è fatto. Per quanto riguarda la legittimità o meno dell’operazione è bene sapere cosa scrive il Testo unico Bancario, con questa irragionevole prassi le banche.
Le norme delle banche
Le norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti (titolo VI Tub), visto che l’art. 116, comma 1, stabilisce le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l’imputazione degli interessi.
La stessa cosa vale per il Codice del Consumo, le cui disposizioni sono infrante nella misura in cui la prassi descritta può essere delle azioni ingannevoli e Omissioni ingannevoli comportando di fatto l’omissione di informazioni rilevanti.