Biciclette, quando trasportarle diventa illegale: quel portabici ora dovrai omologarlo | Ciclisti insorgono contro la nuova circolare
L’estate porta con se la voglia di scampagnate che alcune volte vengono fatte lontano da casa dove siamo, pertanto dobbiamo portare con noi alcune cose, come le bici.
Il portabiciclette però nasconde delle insidie, stiamo parlando di quello posto sul retro dell’auto che è uno “strumento”estremamente pratico, e per il suo utilizzo legale è sufficiente la cura dei conducenti e poco altro.
Indubbiamente, i portabiciclette sono più che pratici, soprattutto con le festività estive alle porte.
Utilizzandoli, il proprietario dell’auto può risparmiare spazio prezioso nell’abitacolo, sia nel bagagliaio che sui sedili posteriori.
I portabiciclette sono disponibili sia sul tetto che sul retro dell’auto e si possono comprare in molti negozi autorizzati.
Dato che non possiamo permetterci di sistemare la nostra bicicletta nell’abitacolo dell’auto, la soluzione migliore, sia dal punto di vista aerodinamico che in termini di risparmio di carburante, è quella di montare un portapacchi nel retro della nostra auto.
Cosa fare
Tuttavia, per poterlo fare legalmente e non trovarsi di fronte ad alcuna sorpresa in un controllo da parte delle Forze dell’Ordine, richiamo di pagare 80 euro minimo di multa, è bene conoscere ed aver effettuato le procedure necessarie, al fine di essere completamente legale e il più sicuro possibile, per noi e per il resto degli utenti della strada.
Per poter utilizzare legalmente un portabiciclette, dovrai cambiare la targa della tua auto aggiungendo la targa ripetitrice dietro. Il rack di trasporto sarà contrassegnato con un’annotazione pertinente alla nuova registrazione.
La legge
Allo stesso tempo, gli automobilisti che trasportano un portabiciclette, che poggia sul gancio di traino, dovranno prestare attenzione ad alcuni passaggi poichè non è ammesso che la bici sporga oltre la larghezza della vettura: “È ammessa l’installazione delle strutture amovibili in parola alle seguenti condizioni: – lunghezza non superiore a 1,20m, comprensiva delle cose trasportate (biciclette e sci collocati perpendicolarmente all’asse mediano del veicolo), nel rispetto dei limiti massimi di sagoma indicati dall’articolo 61 del Codice della strada (in seguito CdS) e dalla normativa europea relativa a masse e dimensioni; – larghezza non superiore, comprensiva delle cose trasportate, a quella dell’autoveicolo con il limite massimo di 2,35m; – altezza, comprensiva delle cose trasportate, non superiore a 2,50m.
Inoltre se il portabici copre targa e/o luci, diventa necessaria una omologazione del portabici+auto presso la motorizzazione civile con tanto di trascrizione sul libretto di circolazione dell’esatto modello di porta bici: “L’installazione della struttura amovibile portasci o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo o utilizzando solo il gancio di traino a sfera di tipo omologato già regolarmente installato sul veicolo stesso, nei casi di ostruzione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva o della targa, come sopra citato, comporta la visita e prova da parte degli U.M.C, ai sensi dell’ art. 78 del CdS, con conseguente aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo.”