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Bollo auto annullato da subito: se manca questo dato hai diritto a fare annullare la cartella

pagamento bollo auto - aci - tuttosuimotori.it
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Le tasse: il più grande cruccio degli italiani che sono costretti dover pagare ed essere costantemente subissati di tasse per qualsiasi cosa accada, specialmente quando pensando di avviare un’attività d aprire una partita iva lì arriva il vero salasso.

Ma restando in tema di tassa automobilistica, la cartella di pagamento è illegittima se l’agente della riscossione, trovandosi davanti ad una specifica eccezione del ricorrente, non dimostra l’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento la situazione diventa differente.

Questa difformità emerge dalla sentenza n. 344/02/16 della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, dove un automobilista ha ottenuto l’annullamento della cartella esattoriale relativa al “bollo auto 2008” assumendo, fra l’altro, l’illegittimità del provvedimento perché non preceduto dalla notifica dell’avviso di accertamento, un cavillo semplice, ma che gli ha permesso di salvarsi.

Richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione e, segnatamente, la sentenza n. 16412/2007, i giudici di Taranto hanno spiegato che un vizio capace d’inficiare l’atto impugnato poiché, a fronte dell’allegazione del ricorrente di non aver mai ricevuto l’avviso di accertamento, “la controparte non ha documentato la regolare o avvenuta notifica di detto atto e ciò comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge a cui consegue la nullità della cartella per omessa notifica del provvedimento presupposto”.

Questo vuol dire che non vi è stato recapitato nulla alla persona che è stata assolta.

La corte

La pronuncia della Cassazione ha fatto si che venisse affrontata la questione della competenza territoriale dell’agente della riscossione affermando che l’art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 546 del 1992 individua tale competenza con la sede dell’Ufficio o del concessionario che ha emesso l’atto impugnato dal contribuente.

Proprio per questo la Corte Costituzionale, con sentenza n. 44/2016, che è stata pubblicata dopo la sentenza redatta dal tribunale di Taranto ha dichiarato che vi è l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 546/92, nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione ad opera dell’art. 9, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 156/2015, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la CTP nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale concedente.

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L’Illegittimità

Vi è inoltre l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel testo ora vigente, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 è competente la CTP nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale impositore.

Questo vuol dire uno spiragli di salvezza per l’interessato che ha così potuto sfuggire alle maglie della giustizia.