Prima o poi, capita a tutti di ricevere la notifica di una multa, e la prima domanda che sorge è quando si prescrive? Qualcuno decide di pagare subito per approfittare della riduzione presente ed avere uno sconto.
In altri casi, specie se l’importo è elevato o se alla sanzione pecuniaria si aggiunge la sospensione o la revoca della patente, si pensa se è possibile contestatala e farla cadere in prescrizione.
La prescrizione della multa verifica automaticamente, senza bisogno di una pronuncia del giudice, col semplice decorso del tempo tutte le volte in cui il creditore, durante tale frangente, non eserciti il proprio diritto chiedendo il pagamento oppure avviando le procedure esecutive.
Il che, detto in parole povere, significa che se il debitore non riceve alcuna intimazione, diffida o atto esecutivo, può ben considerarsi libero da qualsiasi obbligo. La regola della prescrizione viene applicata anche per le multe stradali e di conseguenti cartelle esattoriali qualora la multa stessa non sia stata pagata. La legge è chiara e stabilisce che le sanzioni amministrative si prescrivono in 5 anni che decorrono da quando il pagamento è stato notificato.
La multa stradale è una sanzione amministrativa, sicché anch’essa si prescrive dopo 5 anni. Il tutto deve comunque essere notificato entro 90 giorni da quando è stata commessa l’infrazione a pena di decadenza. Anche la cartella esattoriale, emessa a seguito del mancato pagamento della multa stradale, si prescrive in 5 anni, che in questo caso decorrono da quando la cartella stessa è stata notificata.
C’è un ultimo caso da prendere in considerazione: quello di chi, dopo aver ricevuto la multa, abbia fatto ricorso al giudice e abbia perso la causa. In tal caso, l’obbligo del pagamento trova la sua fonte non già nel verbale ma nella sentenza. E tutte le sentenze si prescrivono in 10 anni, unico caso in cui raddoppia il tempo. La prescrizione può essere interrotta con un qualsiasi atto di esercizio del credito (ad esempio un sollecito): in tal caso il termine tornerà a decorrere da capo, a partire dal giorno successivo.
Se l’automobilista non ha ricevuto il verbale entro 90 giorni da quando ha commesso l’infrazione, la multa è illegittima. Tuttavia, in questo caso, l’annullamento non è automatico ma richiede la pronuncia di un’autorità, sia essa il Giudice di Pace o lo stesso organo accertatore che ha emesso il verbale, con richiesta in via di autotutela.
La prescrizione, in questo caso, si compie in automatico, senza che necessiti di una pronuncia di un giudice. Basterà pagare. Se l’automobilista non ha pagato la multa ma ha ricevuto una cartella esattoriale, questa si prescrive dopo 5 anni dalla notifica. Anche in tale ipotesi la prescrizione è automatica. Ma se l’automobilista riceve successivamente una intimazione di pagamento o un preavviso di fermo amministrativo o un pignoramento, dovrà fare opposizione contro tali atti facendo rilevare l’intervenuta prescrizione del debito.