Codice della strada, quando l’infrazione diventa reato I Non te la cavi con una multa, finisci sul penale
Le sanzioni del Codice della Strada sono in gran parte amministrative e accessorie. Tuttavia alcune violazioni particolarmente gravi che riguardano la circolazione stradale costituiscono fattispecie di reato e danno pertanto luogo a sanzioni penali come l’arresto e il carcere
I reati in materia di circolazione stradale non sono previsti soltanto dal Codice della Strada ma, in qualche caso, anche dal Codice Penale. Per la gran parte di questi, sono previste aggravanti in base all’incidenza della violazione commessa, al coinvolgimento di minori o nel caso di recidiva.
Dal 2016 è stata depenalizzata la guida senza patente classificata come semplice illecito amministrativo, conservando comunque una contravvenzione di pari importo (da 2.257 a 9.032 euro più sanzioni accessorie). L’art.100 comma 14 del CdS, punisce la fattispecie di reato della falsificazione, manomissione o alterazioni di targhe automobilistiche e del loro uso con un generico rimando al Codice Penale.
Il reato previsto dall’articolo 337 del Codice Penale, è la Resistenza a un pubblico ufficiale che prevede una reclusione da sei mesi a cinque anni e non è attinente in modo specifico alla circolazione stradale ma si connette ad essa qualora nell’aggressione sia coinvolto un agente Polizia Stradale o Locale.
L’organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità è invece punita dal Codice Penale con la reclusione da uno a tre anni e la multa da 25.000 a 100.000 euro. Se ad esempio l’evento è organizzato a fine di lucro o per esercitare o consentire scommesse clandestine, oppure se vi partecipano minorenni le pene vengono aumentate.
Casi gravi
Molto grave è anche la guida in stato di ebbrezza punita con l’ammenda da 800 a 3.200 euro e l’arresto fino a sei mesi se il tasso alcolemico accertato risulta tra 0,8 e 1,5 grammi per litro (g/l). La pena in questo caso cresce proporzionalmente al tasso alcolemico rilevato nel conducente. Chi guida sotto l’effetto di droghe è invece punito con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi a un anno.
L’articolo 189 comma 1 ricorda che l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona. L’omissione di soccorso è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Dal 2016, poi, il Codice Penale prevede anche i reati di Omicidio stradale (art. 589-bis), Fuga del conducente in caso di omicidio stradale (art. 589-ter), Lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis) e Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali (art. 590-ter).