Codice della strada: ti puoi beccare fino a 8.000 € di multa per circolare in queste condizioni, ti rovinano per davvero

multa salata – tuttosuimotori.it

Non risulta difficile vedersi togliere la patente per aver superato i limiti di velocità, considerando che in molti casi basta davvero poco per superare i limiti, o peggio ancora modificare leggermente il veicolo per peggiorare le cose, compreso il ritiro della carta di circolazione.

Se uno viene beccato a guidare così il ritiro dei documenti di guida è immediato e può costare molto caro, sia in termini economici, sia per le sanzioni accessorie. La carta di circolazione viene ritirata quando si viene sanzionati ai sensi art. 78 C.d.S, per aver apportato modifiche al motociclo che riguardano le caratteristiche funzionali o costruttive.

Viene applicata una sanzione salata prevista dall’art 216/6° del C.d.S. che prevede un’ammenda da 1.886 euro a ben 7.546 euro, senza possibilità di sconto.

Oltre a questo, la sanzione accessoria che viene applicata anche il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi, il quale va lasciato in custodia presso un deposito autorizzato con ulteriori spese

Se invece si circola con veicolo già sottoposto a fermo amministrativo, scatta il sequestro del mezzo, a cui si aggiunge anche una sanzione amministrativa che va da 731 euro a 2.928 euro, anche in questo caso senza sconti. La stessa sanzione ai sensi dell’art. 216/6° viene attuata anche per chi circola con patente ritirata, e non sospesa, quindi se è ritirata perché scaduta di validità o peggio ancora ritirata.

L’aggiunta della sospensione della patente

Se è avvenuto il ritiro per determinare agli organi competenti una successiva sospensione della patente, si consulta l’art. 218/6° C.d.S., che ha le stesse sanzioni pecuniarie previste dal 216, ma con l’aggiunta dalla revoca della patente di guida oltre che all’applicazione del fermo amministrativo del veicolo per ben 3 mesi.

Diversamente, se si è trovati a circolare con la carta di circolazione sospesa, viene applicata la sanzione prevista dall’art. 217/6 C.d.S. che prevede la sospensione della patente di guida da 3 a 12 mesi. Chi circola con i documenti ritirati e sospesi crea condizioni che potrebbero, in caso di incidente, non dar luogo a risarcimenti.

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Le eccezioni

Se entro 5 giorni il Prefetto non ha firmato la sospensione della patente questa può essere richiesta in quanto non vi è stata la corretta comunicazione.

È prevista la possibilità, in caso di sospensione per sanzioni non derivate da incidente stradale, per avere un permesso di guida per 3 ore al giorno in determinate fasce orarie e solo nel caso non vi siano alternative come mezzi pubblici.

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Alessio Richiardi