È possibile contestare una multa dopo averla pagata? La risposta non è così scontata (e ti fa risparmiare)
Alla notifica di una multa ci sono due opzioni percorribili: pagare entro 5 giorni con lo sconto del 30% oppure avanzare il ricorso. Contestare una multa dopo che ne è stato effettuato il pagamento non è consentito tuttavia in un solo caso è prevista l’eccezione.
In caso di multa, l’articolo 203 del Codice della Strada regolamenta le condizioni necessarie per avviare una contestazione. In particolare prevede che:
“Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale”
Il Codice della Strada di fatto scoraggia gli automobilisti a promuovere i ricorsi. Nella maggior parte dei casi, infatti, conviene pagare entro 5 giorni con un bonus del 30% sull’ammenda. Non si può fare ricorso contro una multa stradale dopo averla pagata.
Sulla questione si è espressa più volte anche la Corte di Cassazione (precisamente nelle sentenze n.13727/2010, sent. n.12899/2010) confermando l’esclusione del ricorso dopo il pagamento in misura ridotta. Ciò perché secondo i giudici chi paga la multa riconosce l’infrazione commessa e la responsabilità che da essa deriva, e quindi perde interesse a promuovere la contestazione.
Il caso giurisprudenziale
Una volta pagata, la multa non può essere più contestata per questo prima di procedere al pagamento è bene riflettere attentamente. Esiste infatti un solo caso in cui, secondo la giurisprudenza, è possibile contestare la multa dopo il pagamento. L’avviamento del ricorso può comunque avvenire qualora il proprietario del mezzo e conducente non sono la stessa persona e il primo ha pagato la sanzione senza l’accordo del secondo.
Su questa ipotesi si è espressa la Corte costituzionale (sentenza n. 471 del 2015) stabilendo che se il proprietario dell’auto o della moto paga la multa entro 5 giorni il conducente può in ogni caso contestare la sanzione e fare ricorso contro il verbale. Ciò è previsto dalla legge perché altrimenti verrebbe violato il diritto di difesa.
La Corte non si è espressa, invece, sul caso contrario, ovvero quello in cui la sanzione sia pagata dal conducente e non dal proprietario, tuttavia larga parte della giurisprudenza ritiene che tale principio sia valido anche in questa ipotesi.