Etilometro, non possono più fartelo: la sentenza choc I “Non è attendibile”
“L’apparecchio è irregolare”. La sentenza choc del Tribunale di Verona condanna il test dell’etilometro assolvendo l’imputato che appariva sotto l’effetto di alcol. Il dispositivo in uso alla Polizia stradale, ha già provocato una lunga serie di ricorsi, spesso vinti dagli automobilisti
Secondo le disposizioni vigenti del Codice della Strada, l’apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico (etilometro) dev’essere sottoposto a regolare omologazione e taratura, in caso contrario il tasso alcolemico rilevato non può considerarsi attendibile. Di conseguenza è sempre richiesta l’omologazione per autorizzarne l’utilizzo da parte delle Forze dell’ordine, quindi, prima della sua commercializzazione, tuttavia ciò non esclude che in determinate circostanze possa rendersi necessaria una nuova omologazione.
Ad esempio questo succede se si procede con la modifica o con la sostituzione del software dell’etilometro, altrimenti la rilevazione non può più essere considerata attendibile. Come ha deciso di recente il Tribunale di Verona.
La sentenza del Tribunale di Verona è particolarmente importante proprio perché segna il punto fondamentale è cioè che anche dopo la sostituzione del software all’etilometro, l’apparecchio dev’essere sottoposto a successiva e regolare omologazione, in caso contrario il tasso alcolemico rilevato non può considerarsi attendibile.
Tra l’altro l’etilometro in questione è il “famigerato” etilometrorager 7110 MKIII, in uso alla Polizia stradale, su cui pesano da anni forti dubbi circa la sua regolarità e che ha già provocato una lunga serie di ricorsi, spesso vinti.
L’episodio
Chiamato a sentenziare sul caso di un automobilista sul quale pendeva l’accusa di aver provocato un incidente stradale in stato di ebbrezza alcolica (rilavata con etilometro) e per giunta dopo le ore 22, con richiesta di condanna a 7 mesi di carcere e 4.000 euro di multa, il Tribunale veronese ha optato invece per l’assoluzione dell’imputato avendo accertato l’irregolarità dell’apparecchio usato per misurargli il tasso alcolemico al momento dell’incidente (e che aveva riscontrato valori ben al di sopra della soglia massima consentita).
A nulla è valsa la testimonianza degli agenti intervenuti sul luogo del sinistro, secondo i quali l’imputato appariva palesemente sotto l’effetto di alcol per la parlantina, l’equilibrio e l’alito vinoso, che non è stata ritenuta sufficiente per condannarlo.
La corte si è soffermata in particolare sull’esito dell’esame del libretto dell’etilometro utilizzato dagli agenti sull’imputato, eseguito dal perito della difesa, ha rilevato che nell’anno 2007 era avvenuta la sostituzione integrale del software dell’apparecchio senza però che si provvedesse a rinnovarne l’omologazione. Per tale ragione, e nello specifico caso in esame, i risultati dell’etilometro non possono dirsi sufficientemente accurati ai fini di un accertamento della responsabilità penale dell’imputato.