Fai attenzione, se scendi così dalla macchina ti possono fare 173€ di multa I Non lo sai ma è vietato
Quante volte ci sarà capitato di aprire con noncuranza lo sportello dell’auto e di farlo, magari senza saperlo, in maniera pericolosa?
Già, perché spalancare con negligenza la portiera del veicolo, vuol dire schiavate contro un muro chi non riesce a sterzare in tempo o non sta guardando correttamente tutto. Se il sinistro accade con un’altra auto è possibile che i danni si risolvano in quelli arrecati ai veicoli. Se, però, il malcapitato è un motociclista, la situazione potrebbe assumere connotati spiacevoli.
Il Codice della Strada categorizza la cattiva abitudine di aprire lo sportello o di mantenerlo aperto come un grave inadempimento del guidatore, il quale va sanzionato. Ove, però, questo atteggiamento arrechi danno ad altri, subentra anche la possibilità di figurare un reato.
Il Codice della Strada all’art.157, comma 7, recita in maniera esaustiva: “È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada“.
Diversamente, si legge al comma 8: “chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo (art. 157 ndr) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 42 a Euro 173“. Nel caso in cui si abbia un comportamento superficiale e dovessero derivare danni a terzi, ad attendere il trasgressore non vi è solo la multa.
Il codice da stradale a penale
Oltre a questo il danneggiato potrà, infatti, agire intentando causa in forza dell’art. 2054 “Circolazione di veicoli” il quale detta la ripartizione delle responsabilità in caso di sinistri. La strada giudiziale è quella di richiedere un risarcimento del danno arrecato.
Se a compiere il danno è il terzo trasportato e non il guidatore la Cassazione segnala come nulla rileva che l’autore materiale sia il proprietario del veicolo, il conducente, l’assicurato o il terzo. La conclusione è che si tratti di una responsabilità in solido senza possibilità di scampo.
Chiunque, a prescindere dal suo “ruolo giuridico“, dovesse cagionare danno a terzi aprendo lo sportello dell’auto, sarà responsabile personalmente, lo si evince nell’articolo n. 41/2016. Quest’ultima prevede che il soggetto che provochi con lesioni gravi o gravissime la morte di terzo, violando le norme previste dal Codice della Strada, risponderà, in base alle conseguenze del suo comportamento come omicidio stradale. Il tutto può sembrare esagerato, però se si pensa ai danni che un incauto automobilista può arrecare ad un ciclista, questa severità, può essere giustificabile.