Hai un malore mentre stai guidando? Se hai un incidente è colpa tua I Sentenza choc, cosa dicono i giudici
Una sentenza della Corte di Cassazione depositata lo scorso 25 maggio, chiarisce alcuni punti sulla nozione di infermità in grado di incidere sulla capacità intellettiva e volitiva dell’autore del reato escludendone la responsabilità.
Il verdetto si riferisce all’episodio incidentale avvenuto ad un conducente malato di epilessia da più di dieci anni con precedenti crisi manifestate durante la guida. Stando a quanto riporta il d.lgs 59/2011 “le crisi epilettiche o le altre alterazioni improvvise dello stato di coscienza rappresentano un pericolo grave per la sicurezza stradale”.
Ciononostante il rinnovo della patente per l’imputato era stato regolarmente effettuato con conseguenti ricadute sul fronte della responsabilità penale e su quella civile. In quel caso infatti la commissione medica non aveva trovato ostacoli al rinnovo. Secondo la corte, l’omicidio di cui l’imputato è stato accusato, è una colpevole conseguenza della guida avvenuta nonostante la consapevolezza della patologia.
“Sussiste l’elemento soggettivo della colpa cosciente nell’omicidio stradale causato, data la previsione dell’evento come possibile conseguenza dell‘essersi posto nella situazione di rischio“. In sostanza spetta al giudice verificare se nella fase antecedente all’incidente si siano verificati comportamenti anche omissivi da potersi porre in relazione con lo stato di incoscienza.
Malori e colpi di sonno non fanno eccezione e quindi per giurisprudenza maggioritaria incidono sull’elemento soggettivo del reato e non costituiscono caso fortuito, pertanto l’onere della relativa prova ricade sull’accusa. Del resto, la stessa Cassazione aveva ritenuto sussistente la responsabilità del conducente per l’incidente dovuto a un colpo di sonno, determinato dalla stanchezza (sentenza 24132 del 22 aprile 2016).
I casi della giurisprudenza
La nozione di infermità prevista dall’articolo 88 del Codice Penale può dunque incidere sul grado di colpevolezza in alcuni reati connessi alla escludendone o aggravandone la responsabilità. Una discrezionalità dei giudici che dovrebbe tutelare la giurisprudenza anche nelle indagini dove sia omessa la dichiarazione di infermità.
Sulla base di questa norma e secondo analoga sentenza della Corte di Cassazione, risponde a colpa cosciente ad esempio il conducente colpito da crisi ipoglicemica, dovuta al diabete, verificatasi proprio nelle ore in cui era più alto il rischio del verificarsi delle crisi ipoglicemiche. La condotta di guida, velocità elevata, contribuiscono a rafforzarne la responsabilità.
Al contrario, valgono a elidere la colpa tutti i malori imprevedibili, non conosciuti né conoscibili dal conducente poiché viene esclusa la previsione dell’evento come possibile conseguenza dell’essere posto nella situazione di rischio. In questo caso non è c’è relazione tra l’evento incidentale e la capacità intellettiva e volitiva dell’autore del reato.