Incidenti stradali, da oggi se non fai così ti sogni il rimborso I Paghi tutti i danni tu anche se hai ragione
Quando c’è di mezzo un’auto incidentata determinare le percentuali di colpa tra i conducenti coinvolti non è sempre un’operazione semplice. Prima di procedere alla richiesta di risarcimento, l’automobilista deve dimostrare elementi di prova e ricostruire con esattezza le modalità dei fatti per stabilire le eventuali responsabilità
Per ottenere il risarcimento danni derivanti da un incidente stradale non basta aver ragione ma bisogna dimostrarlo. Per legge, in base alle circostanze, possono essere necessari il verbale di constatazione amichevole, il rapporto dell’autorità di pubblica sicurezza, le dichiarazioni di testimoni oculari, le eventuali registrazioni di telecamere presenti sul luogo dell’incidente.
Solo dopo aver acquisito questi elementi di prova e aver ricostruito le modalità dei fatti, è possibile stabilire le percentuali di concorso di colpa o addossare l’intera responsabilità a uno solo dei conducenti dei veicoli coinvolti. E dunque procedere alla richiesta di risarcimento. L’onere della prova, Codice Civile alla mano, spetta a chi ha subito il danno.
Punto di riferimento normativo è l’articolo 2697 del Codice Civile che disciplina l’onere della prova. Qui leggiamo testualmente: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda“.
Qui entra in gioco l’articolo 2054 del Codice Civile che, tra l’altro, mette nero su bianco come “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli“.
L’onere probatorio
L’accertamento della colpa esclusiva del conducente costituisce prova liberatoria dal concorso di colpa per l’altro soggetto coinvolto. La presunzione di pari responsabilità opera sia nei casi in cui sia accertata la condotta che ha causato il sinistro ed incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, sia nei casi in cui risulti impossibile accertare la condotta che ha causato il danno.
Ne deriva che ciascuno di essi deve non soltanto dimostrare la condotta dell’altro, violativa delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma deve anche fornire la prova positiva della propria condotta, che deve risultare conforme alle norme del codice della strada.
In questo contesto, la documentazione dei danni con fattura del carrozziere è solo l’ultimo step della ricostruzione dei fatti. Prova soltanto la tipologia e l’entità del danno riportato dal veicolo incidentato. Ma non il modo, il momento e le circostanze in cui l’auto è stata coinvolta.