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Non possono sequestrarti l’auto, conosci i tuoi diritti: nessuno lo sa

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Il provvedimento di fermo amministrativo è disposto dalle amministrazioni o gli enti competenti sui veicoli che non sono in regola con i pagamenti. Tuttavia esistono specifici casi in cui, nonostante l’illecito, la misura disposta non può essere applicata. Andiamo a scoprirli

Il fermo amministrativo rappresenta una peculiare tipologia di misura cautelare, disciplinata dall’articolo 86, DPR n. 602/73, diretta a garantire la riscossione di crediti tributari (e non) già scaduti per intervenuto decorso del termine dei 60 giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento.

Il concessionario può disporre dunque il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone comunicazione alla Direzione regionale delle entrate ed alla Regione di residenza e al contribuente tramite un preavviso di fermo ( di 30 giorni). Secondo le disposizioni in materia di fermo amministrativo, è del tutto irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo.

Tuttavia, appare doveroso segnalare che sul punto sono intervenute alcune pronunce che hanno dichiarato illegittimo il preavviso di fermo su un bene il cui valore risulti notevolmente maggiore rispetto all’importo del debito iscritto a ruolo (CTP Treviso n. 421/3/2016).

Per quanto attiene ai potenziali profili di illegittimità del fermo amministrativo, ricordiamo che possono ricorrere anche vizi di forma dello stesso, quali, ad esempio, l’omessa notifica della cartella di pagamento sottesa o del preavviso di fermo da inviare obbligatoriamente al contribuente.

Vizi sostanziali

Sul piano sostanziale, sono diversi i procedimenti formali che rappresentano possibili vizi di annullamento. Uno tra questi prevede la circostanza che il fermo amministrativo sia stato iscritto su un veicolo utilizzato per lo svolgimento dell’attività lavorativa. A tal proposito, è doveroso sottolineare, infatti, che in base a quanto previsto dall’art. 86, comma 2, DPR n. 602/73 secondo cui:

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Il fermo amministrativo non viene iscritto se il contribuente dimostra, entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso di iscrizione, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della professione che esercita“. Inoltre il sequestro non può essere esercitato se la circostanza del fermo amministrativo riguardi lo stato iscritto di un veicolo intestato a più soggetti o su un veicolo detenuto in regime di leasing.

Deve infatti ritenersi “oggettivamente inapplicabile” il fermo di un veicolo comune a più proprietari quando non tutti risultano essere debitori nei confronti dell’Agente della riscossione (CTR Piemonte sentenza n. 1374 del 3/10/2017). Gli altri casi di annullamento del provvedimento, prevedono la circostanza che il fermo amministrativo venga iscritto su un veicolo adibito o destinato a trasportare persone diversamente abili.