Massima attenzione rivolta a chi guida con la marmitta “bucata” e, quindi, rumorosa perché i rischi di essere scoperti sono molto alti come pure l’ammenda che a seconda dei casi può salire vertiginosamente
A volte la si “sente” a diversi isolati di distanza, in un rombo metallico che riecheggia sordo e martellante. Si tratta della marmitta, il dispositivo che riduce il rumore dello scarico dei gas nelle automobili e che talvolta può rappresentare una vera minaccia e non solo per i timpani degli incolpevoli uditori.
Secondo l’articolo 155 comma 1 del Codice della Strada si dispone che durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.
Il successivo comma 2 precisa che il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, si deve tenere in buone condizioni di efficienza e non dev’essere alterato. Chi produce rumori molesti durante la circolazione, per esempio a causa di una marmitta troppo rumorosa, è punito con una multa tutto sommato modesta da 42 a 173 euro.
Circolare con una marmitta in pessime condizioni è una “leggerezza” che se prolungata rischia di peggiorare il danno e in quel caso il conducente oltre ad incorrere in sanzione, mette a repentaglio anche l’integrità del mezzo e la sicurezza stradale. Inoltre è da configurarsi anche un danno da inquinamento acustico o ambientale.
La questione può diventare più gravosa se il rumore della marmitta non è dovuto alle “condizioni di efficienza” della stessa ma è stata dolosamente manomessa ed è quindi passibile di sanzione. Alcuni sprovveduti a volte per superbia o semplice ignoranza scelgono di modificare le caratteristiche di alcuni componenti del veicolo come il dispositivo silenziatore del motore ovvero la marmitta.
Chi altera intenzionalmente la marmitta, magari per ottenere un “suono” più potente e corposo del motore, senza fare il relativo collaudo (obbligatorio), commette una violazione pesantemente sanzionata dal codice stradale secondo articolo 78 comma 1 CdS.
Chi circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato o sostituito (anche in parte) e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, il prescritto collaudo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 430 a 1.731 euro più il ritiro della carta di circolazione.