Parcheggi, da adesso non farlo più: divieto assoluto I La multa è una mazzata, ti salvi sono in questi casi
Il Codice della Strada vieta assolutamente il parcheggio dell’auto sul marciapiede, ma vi sono situazioni di emergenza che non consentono al conducente di trovare altro parcheggio. I casi in cui la legge non punisce
Il parcheggio selvaggio è una delle attività preferite degli italiani. In realtà a causa della scarsità di posti auto lo si fa un po’ per necessità ma c’è chi purtroppo si fa beffe delle regole dimostrando con la sua condotta anche il suo scarso senso civico.
Il parcheggio sul territorio cittadino è una manovra consentita in specifiche aree delimitate da strisce blu per quelli a pagamento o sulle strisce bianche che delimitano le aree di libero parcheggio. Il marciapiede, come da definizione, è un tratto di strada esclusivamente per i pedoni per cui ogni sosta di un veicolo rappresenterebbe un intralcio alla comoda e tranquilla andatura del pedone.
Quanto detto è confermato dal fatto che, secondo il codice della strada, in caso di fermata o di sosta, anche in assenza di marciapiede, il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, lasciando uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro.
In caso di sosta sul marciapiede per il Codice della Strada non è solo prevista una sanzione pecuniaria (che va da un minimo di 84 fino ad un massimo di 335 euro ), ma è prevista anche la decurtazione di due punti dalla patente. È altresì punita la sosta e la fermata in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi.
Parcheggio d’emergenza
Secondo il Codice della Strada, precisamente l’articolo 158 comma 1h “La fermata e la sosta sono vietate sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione“. È possibile infatti che la segnaletica, sia orizzontale che verticale, consenta ai conducenti di sostare sul marciapiede in particolare quando i marciapiedi presentano un rilievo minimo rispetto alla strada. Ciò, di norma, avviene quando il marciapiede è molto ampio, e la sosta dei veicoli non intralcia il transito e la sicurezza dei pedoni.
Non è punibile anche colui il quale ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
In questo caso possiamo giustificare colui che ha effettuato il parcheggio d’emergenza, si sia trovato in uno stato di estrema urgenza che non gli ha consentito di trovare un posto migliore per il suo veicolo.