Riservarsi il posteggio con occupazione della sede stradale è una questione di cui si occupa il Codice della Strada e, nei casi estremi, persino il Codice Penale. In generale l’uso del suolo pubblico non deve impedire il pari uso agli altri soggetti. La pena per l’occupazione abusiva può essere molto elevata
Occupare un parcheggio con una sedia o simili è una scena piuttosto frequente sulle nostre strade. Purtroppo oltre ad essere una abitudine da maleducati impedisce agli altri automobilisti di fare altrettanto limitando la libertà di usufruire del bene pubblico. Il malcostume di occupare suolo pubblico destinato ad aree di parcheggio, non nuoce soltanto agli altri automobilisti ma anche al decoro urbano.
L’occupazione abusiva mediante sedie, cassette vuote e oggetti di vario genere allo scopo di riservarsi un posto auto è decisamente vietata. Se la descritta infrazione viene rilevata dai vigili urbani, scatterà l’inevitabile sanzione amministrativa che va da 173 a 695 euro. L’articolo 20 del Codice della Strada ci ricorda, infatti, che su autostrade, strade extraurbane e strade urbane di scorrimento è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale.
Su strade urbane di quartiere e strade locali, l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico. Ciò avviene specificamente nelle zone di rilevanza storico-ambientali a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.
Per esserci reato, però, non basta semplicemente posizionare un oggetto sul manto stradale, ma è necessario che colui che “si riserva” il parcheggio lo faccia con l’intenzione di occupare stabilmente il posto. Non si deve trattare, pertanto, di un uso temporaneo, semplice, quanto non consentito, come quello derivante dal posizionamento di una sedia per riservarsi un posto auto.
Quando una prassi, come quella descritta, diventa consolidata si può configurare la fattispecie di reato di occupazione abusiva di suolo pubblico. Purtroppo nelle nostre città sono tanti i veicoli parcheggiati in strada fuori dalle strisce e dove non è permesso.
L’art. 633 c.p. dispone che “chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da 103 a 1.032 euro“.
Ad esempio, commette questo reato colui che occupa la sede stradale, in pianta stabile e senza alcuna autorizzazione, con le cassette di frutta ed allo scopo di esercitare il proprio commercio o chi ad esempio pianta sul terreno dei pali metallici removibili per inibire l’accesso altrui.