Parcheggi, se la distanza dal muro è meno di così paghi la multa I Nessuno lo sa
La distanza del parcheggio da un edificio deve essere di almeno un metro per assicurare il transito agevole dei pedoni. Lo stabilisce nell’articolo 157 del Codice della Strada. Viene così stabilito anche il divieto di creare intralcio alla circolazione alla quale si adeguano le nuove norme sui parcheggi condominiali
Avere un parcheggio auto condominiale in cui tranquillamente parcheggiare la propria auto è sempre importante per i condomini e le leggi in vigore prevedono regole specifiche da seguire per l’assegnazione del posto per il parcheggio auto in condominio.
Il modo in cui viene parcheggiata l’auto fa la differenza perché può causare disagi. Per questo motivo è necessario adeguare la distanza del parcheggio auto dall’abitazione singola o dal condominio secondo le leggi 2023 e non rischiare multe che possono andare da euro 42 a euro 173.
Parcheggiando con una distanza dall’edificio eccessivamente ravvicinata, infatti, l’automobilista potrebbe provocare danni alla facciata in maniera diretta, urtando accidentalmente con lo sportello. Ma non solo, il parcheggio potrebbe non assicurare il transito agevole ai pedoni e rischiare sinistri derivanti da manovre difficoltose e avventate.
Inoltre bisogna considerare che in qualsiasi area adibita a parcheggio di auto in condominio, la superficie deve considerare diversi fattori quali l’ingombro dell’auto e la possibilità di uscita agevole dei passeggeri da entrambi i lati considerando anche lo spazio necessario che per una portiera aperta a 3/4 sono necessari circa 60 cm. Per un parcheggio condominiale regolare, su una superficie libera da ingombri, le misure sono di 4,50 x 2,30 m ed me è solitamente prevista un’area standard di 5,00 x 2,50 m.
Adeguamenti normativi
La distanza del parcheggio auto da un’abitazione singola o da un condominio deve essere non inferiore ad un metro. La ratio del principio normativo privilegia il buonsenso. Alcune indicazioni in merito arrivano anche dall’art.157 del Codice della Strada.
Secondo il già citato art.157 in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente a esso e secondo il senso di marcia. Inoltre, durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento per limitare le conseguenze derivanti dall’inquinamento sia ambientale con i gas di scarico, ma anche acustico.
Sempre il medesimo articolo del Codice della strada entra nel cuore della questione precisando che se non è presente un marciapiede rialzato che rappresenta una vera e propria barriera fisica e dunque un punto di riferimento per il parcheggiatore, occorre lasciare uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore a un metro.