Sosta e fermata sul marciapiede, sono vietati dal Codice della Strada, ma esistono delle eccezioni, attenzioni ai segnali.
Spesso il traffico delle città, l’affollamento e i parcheggi tutti pieni o per mancanza degli stessi, tutti fattori che inducono di frequente i conducenti a lasciare i loro mezzi in sosta in maniera che potrebbe risultare scorretta e sconveniente, per esempio parcheggiando sul marciapiede e specie se colti dalle autorità, possono rischiare multe e sanzioni.
Ma partiamo dal principio. Il marciapiede è indicato dal Codice della Strada come quella parte di strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni. Ecco la reale funzione del marciapiede, far muovere i pedoni in tutta sicurezza. A volte sostituiscono i marciapiedi, i passaggi pedonali, delimitati da una striscia bianca continua o una protezione diversa a segnalare l’area di transito pedonale.
È l’articolo 158 comma 1h che stabilisce il divieto per i conducenti di parcheggiare il proprio mezzo sul marciapiede, infatti “la fermata e la sosta sono vietate sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione”. Naturalmente la norma è valida per tutti i conducenti, sia di quattro che di due ruote, auto, moto e scooter che sia. Quindi sono vietate la sosta ma anche la fermata seppur temporanea e breve. Vietate inoltre anche in corrispondenza di scivoli e raccordi tra marciapiedi.
Nella norma, nella parte finale, si legge una precisazione: che cosa si intende per “diversa segnalazione”? Si intende che sia sosta che fermata sono consentite, di auto e mezzi a due ruote, solo in presenza di una segnaletica apposita che acconsenta al comportamento. Questo accade per esempio quando il marciapiede presenta un minimo di rilievo rispetto alla strada.
Come nel caso di moto e scooter, la sosta e la fermata sono consentite, in presenza di spazi delimitati da strisce bianche sulla pavimentazione, quindi da segnaletica orizzontale, e da apposita segnaletica verticale che raffigurino il pittogramma di una moto e motociclista.
Un’altra eccezione, rintracciabile spesso nei casi presentati dalla giurisprudenza, relativa all’argomento, riguarda quei casi in cui lo stato di necessità del conducente, salvare sé o altri dal pericolo di un danno grave alla persona, non volontariamente causato e né evitabile, giustifica la violazione di norme comuni.
Ritornando alla norma generale, il parcheggio sul marciapiede è vietato, perché luogo di transito in sicurezza riservato ai pedoni e non fa parte della carreggiata. Il trasgressore di suddetta norma incorre in sanzioni e multe previste sempre dall’articolo 158, comma 5 del Codice della Strada: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 41 a 168 euro per ciclomotori e motoveicoli a due ruote e da 87 a 344 euro per i restanti veicoli.