Se il cartello non è in regola la multa è illegittima. In questi casi, quando è evidente l’errore commesso dall’amministrazione, è possibile presentare un istanza di autotutela alla stessa polizia o un ricorso al Prefetto che dovrà decidere nei successivi 210 giorni
Secondo l’articolo 3 del Codice della Strada un passaggio carrabile è un “accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli“.
Con il cartello di divieto di sosta, si impedisce la sosta di altri veicoli nei pressi dell’accesso a una proprietà privata, che si trova su suolo pubblico.
Il passaggio carrabile è molto diffuso in città o nelle aree urbane a protezione di un cancello o un ingresso dalla sosta di altri autoveicoli. Affinché un passo carrabile sia degno di rispetto, occorre che il titolare sia stato autorizzato ad esporre l’apposito cartello, che abbia seguito le modalità per la richiesta del permesso che l’affissione del cartello sia a norma di legge.
Per lo stesso ragionamento si può parcheggiare davanti a un cancello senza passo carrabile, anche se doveste trovare un cartello (scritto dal proprietario del cancello stesso) con scritto “Divieto di sosta”. Il regolare divieto di sosta davanti a un passaggio carrabile vale anche per i veicoli intestati al titolare del permesso rilasciato dal Comune.
Anche il Comune potrebbe imporre un divieto di sosta “temporaneo” ad esempio in occasione di una manifestazione, una potatura degli alberi o alcuni lavori di scavo sulla strada. Il Comune è tenuto apporre i cartelli e gli altri mezzi di segnalazione ma deve fornire preavviso di almeno 48 ore prima dell’inizio del divieto ed in modo ben visibile.
Può anche succedere che tale cartellonista sia spostata da agenti atmosferici. La multa per divieto di sosta in corrispondenza di un passaggio carrabile va da 42 a 173 euro. In caso di inottemperanza della legge, l’eventuale multa può essere contestata.
Come per tutti gli atti amministrativi la multa per divieto di sosta su passo carraio può essere contestata se la sua stesura riporta errori formali. La più tradizionale forma di contestazione prevede il ricorso al giudice di pace entro 30 giorni dal ricevimento della multa. Il ricorso al giudice di pace costa di più della stessa sanzione se estinta nei primi cinque giorni (ossia con lo sconto del 30%). Probabilmente il mezzo migliore per la contestazione sarà il ricorso al Prefetto (da inoltrare entro 60 giorni dalla notifica del verbale a casa), in quanto gratuito e privo di formalità.