Polizza Rc auto, questi comuni errori rendono nulla la tua assicurazione I Se fai un incidente paghi tutto tu e ti multano anche
Quando il contratto stipulato con l’assicurazione è nullo, i casi in cui il contraente o l’assicurato deve stare attento.
Stipulare contratti di assicurazione è una prassi alla quale ogni automobilista o comunque ogni proprietario di un mezzo circolante, è abituato. Si tratta di contratti che per legge devono essere leciti, determinabili e sopratutto devono contemplare la possibilità di eventuali rischi, anche perché, anche con tutti gli scongiuri del caso, la loro funzione principale è quest’ultima.
Una cosa a cui il contraente del patto assicurativo deve far attenzione, più che altro deve tenere a mente, è la data, il termine, di conclusione del contratto e quella di operatività. Quest’ultima rappresenta il momento dal quale hanno inizio gli effetti e quindi anche i vantaggi del contratto, tra cui proprio la copertura di eventuali rischi e incidenti.
Alla luce di quanto detto è l’articolo 1895 del Codice Civile che stabilisce la nullità del contratto se vi è inesistenza sin dal momento della stipula, ovvero se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto. Segue nell’articolo 1896 che “il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l’assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non venga comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza”.
Cause di nullità del patto assicurativo, il caso di compagnia non autorizzata
Una delle cause di nullità del patto assicurativo può essere rintracciata nel contrasto del contratto con quanto previsto dall’articolo 10 della Legge 990/1969: quando la società assicuratrice è sprovvista di preventiva autorizzazione del Ministero rilasciata dall’IVASS per esercitare l’attività assicurativa nel ramo della responsabilità civile e della circolazione del veicolo, ovvero destinato a operare in relazione a sinistri verificatesi in un’area entro cui è territorialmente inefficace tale provvedimento autorizzatorio.
Questa nullità può essere impugnata solo dal soggetto contraente o dall’assicurato che pone in capo alla società assicuratrice l’obbligo di restituire i premi già versati. Non sono ripetibili le somme corrisposte e gli indennizzi o dovute dalla società all’assicurato o ad altri aventi diritto alle prestazioni dell’assicurazione.
Annullamento per dichiarazioni inesatte e reticenti
Un’altra ragione di annullamento del contratto assicurativo sono le dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente. Quest’ultime rendono nullo il contratto, quando riguardano circostanze a cui la compagnia assicurativa non avrebbe mai prestato consenso o di cui non avrebbe avuto reale conoscenza. Inoltre in questi casi, il contraente deve aver agito con colpa grave o dolo.
In questi casi, l’assicuratore ha il diritto di impugnare il contratto entro il limite massimo di 90 giorni, dal momento in cui viene a conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti. Inoltre all’assicurazione vanno versati i premi relativi al periodo coperto dal contratto. E se nei 90 giorni, entro i quali si deve chiedere l’impugnazione, si verifica un incidente, l’assicurazione non è tenuta a pagare alcuna somma.