Conseguire e mantenere la patente di guida obbliga a rispettare alcuni requisiti, anche morali, previsti dal Codice della Strada.
La casistica di infrazioni, violazioni e regole facente parte del nostro Codice della Strada, è talmente vasta e corredata da argomentazioni, sotto argomentazioni, sentenze specifiche, casi limite, che elencarla tutta sarebbe impossibile. I casi di cronaca nazionale e non ci portano poi sotto gli occhi, in maniera tangibile, quante possano essere le possibilità dei casi accaduti e degli eventi.
È quanto successo ad un ragazzo di trentatré anni a Città di Castello in Umbria. Descritto dalle autorità come un soggetto abitudinario di tendenze all’alcool e agli stupefacenti, dai comportamenti anti-sociali, non proprio nella normalità visto che più volte si è richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine e dell’ambulanza equipaggiata.
Nonostante avesse dimostrato comportamenti al limite, aveva in mano ancora la patente di guida e poteva mettersi al volante liberamente. I Carabinieri di Città di Castello, dopo ulteriori verifiche ed accertamenti, hanno ritenuto opportuno chiedere alla Prefettura la revoca del documento di guida.
Le motivazioni alla base della richiesta? Il timore che il giovane potesse facilmente divenire un pericolo per se stesso e per gli altri. Non sarebbe stato il primo caso, rispetto a quanto si legge sulle pagine della cronaca nazionale. Bisogna inoltre aggiungere che nei confronti dell’uomo erano state fatte più segnalazioni e su di lui pendeva una misura di sicurezza.
Ecco perché dopo aver saggiamente ritenuto che le tendenze comportamentali e le abitudini del soggetto potessero costituire un potenziale ma reale pericolo, in osservanza di quanto stabilito dall’articolo 120 del Codice della Strada, la proceduta è stata quella di revoca della patente per mancanza di requisiti morali, decisa dalla Prefettura di Perugia e eseguita dai Carabinieri di Città di Castello.
Secondo quanto prescritto dall’articolo 120 comma 1 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i (Codice della Strada) “non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.1423 […] Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 222 […].
Bisogna aggiungere che l’articolo 120 è stato al centro di numerose discussioni e dibattiti nella giurisprudenza, specie sulla questione dell’ accertamento dei cosiddetti requisiti morali, se queste abbiano o meno natura vincolante e se per questo i provvedimenti adottati dall’autorità amministrativa siano riservati alla cognizione del Giudice ordinario o amministrativo.