Rinnovo patente, nuovi accertamenti a oltranza: pratiche della Commissione medica non obbligatorie nel CdS
La patente ha una data di scadenza e al termine del suo periodo di validità, il guidatore è sottoposto a un accertamento dei requisiti fisico-psichici.
Mettersi al volante della propria auto significa essere in grado di rispettare le norme imposte dal Codice della Strada, al fine di non incorrere in pericoli per la propria incolumità e evitare di comportare rischi alla sicurezza degli altri utenti della strada. Ecco che il guidatore deve essere infatti idoneo alla guida.
Non è un caso che la patente di guida ha una scadenza e raggiunto questo limite di validità, come prescritto dal Decreto Legislativo 285/92 articolo 126, per rinnovarla il conducente deve sottoporsi a una serie di accertamenti dei suoi requisiti fisici e psichici affinché risulti nuovamente idoneo al compito.
Chi deve accertare l’idoneità alla guida del conducente a cui è scaduta la patente è la Commissione Medica Locale, come delineato nello stesso Decreto Legislativo all’articolo 119 comma 4. Ecco che proprio in sede di valutazione dell’idoneità dei requisiti, secondo la legge, alla Commissione è dato ampio margine decisionale.
È essa stessa che può decidere, rispetto a delle condizioni di salute registrate durante l’accertamento, di ridurre, per esempio, il termine di validità della patente, richiedendo un più ravvicinato e successivo accertamento medico. Ci troviamo di fronte a casi di nuovi accertamenti a oltranza dovuti a situazioni di patente di guida con validità estremamente ridotta.
Rinnovo della patente e i casi di nuovi accertamenti a oltranza
Sempre su decisione della Commissione Medica Locale, questi accertamenti possono avere un numero prestabilito, sin dal primo momento per le successive volte, e possono aumentare anche di volta in volta. Bisogna puntualizzare che questo tipo di pratiche non trovano obbligatorietà nel Codice della Strada.
Ma quali possono essere realmente le situazioni in cui succede tutto questo? Sicuramente quei casi limite di conducenti che si sono resi responsabili di violazioni importanti del Codice della Strada. I casi per esempio di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, casi in cui è stata fatta richiesta specifica da parte del Prefetto.
Il potere decisionale della Commissione Medica Locale
Ma anche in altri casi come soggetti portatori di alcune patologie o sotto trattamento terapeutico di alcuni farmaci, portatori di mutilazioni o minorazioni fisiche e ancora soggetti dipendenti da alcool o stupefacenti, oppure affetti da traumatisti invalidanti del sistema nervoso centrale e periferico. Tutto questo è regolato naturalmente dalla legge.
La Commissione Medica Locale ha tutte queste facoltà, può decidere di applicare in modo arbitrario una riduzione sul termine di validità della patente, come da D.L.vo 285/92, art.119 comma 5. Naturalmente, come chiarito anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la riduzione del termine di validità della patente di guida è una prescrizione eventuale.