Il cambio gomme, sia nella stagione invernale che in quella estiva, è una regola a cui gli automobilisti non possono più sfuggire.
Cambiare le gomme a seconda della stagione è ormai una norma per gli automobilisti italiani, da seguire e da rispettare nelle sue scadenze. La sostituzione degli pneumatici invernali ha le sue ragioni, molto importanti naturalmente, non farlo significa incorrere in rischi reali e in sanzioni.
L’esempio più evidente e più frequente è tenere le gomme invernali durante la stagione estiva, o viceversa ovviamente. Prendendo in considerazione il caso degli pneumatici utilizzati durante i giorni di pioggia o addirittura di neve sull’asfalto bollente dei mesi estivi, diventa pericoloso per la circolazione del veicolo e del conducente. Oltre al pericolo si rischia anche una multa molto salata, il ritiro del libretto di circolazione e in caso di tamponamenti o incidenti stradali l’assicurazione può scegliere di non risarcire a causa della trasgressione in termini di legge del conducente.
Secondo il Codice della Strada, il proprietario del veicolo ha l’obbligo di montare gli pneumatici invernali o termici dal 15 ottobre al 15 aprile, con una proroga fino al 15 maggio concessa dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Resta la possibilità per l’automobilista di tenere le gomme estive in inverno ma con l’obbligo di tenere catene da neve a bordo. Nessun problema per chi invece sceglie gomme all season.
Se dopo il 15 maggio il conducente monta ancora gomme invernali incorre in sanzioni amministrative che vanno da 422 euro a 1682 euro e prevedono anche una sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione, per un periodo che varia a seconda della gravità della trasgressione. In questo caso all’automobilista viene concesso un permesso di circolazione provvisorio fino al luogo di arrivo dello stesso.
L’automobilista può fare ricorso, contro la sospensione del libretto di circolazione, alla Prefettura e l’iter da seguire è lo stesso che vale per le multe. Si può fare ricorso quindi al Prefetto, a chi ha emesso la multa, o all’ufficio locale del territorio, entro 60 giorni dall’accaduto. Oppure si può optare per il ricorso in autotutela quando la sanzione è palesemente sbagliata o non opportuna, si fa ricorso all’ufficio emittente che può annullarla.
Nel caso la Prefettura riconosca le ragioni del ricorso, la sanzione viene archiviata. Se invece il prefetto, entro 120 giorni, emette un’ordinanza che obbliga il ricorrente a pagare non solo la multa ma anche delle spese accessorie entro 30 giorni, con la possibilità per l’automobilista di fare ricorso ulteriormente al Giudice di Pace che deciderà sulla sorte del ricorrente.