Assicurazione, non copre il danno al pedone | Finisci in un mare di guai senza saperlo
Sebbene l’assicurazione dell’auto non sia solo un obbligo del CdS ma una protezione, è necessario conoscere attentamente tutti gli aspetti.
Il Codice della Strada prescrive tra gli obblighi per veicoli e mezzi circolanti quello di essere coperti da un’assicurazione. Un dovere dell’automobilista e del conducente, per una questione di sicurezza e protezione della propria e altrui incolumità e per evitare di incorrere in sanzioni pesanti.
Ogni qual volta si sottoscrive una polizza assicurativa, che lo si faccia in agenzia fisica o che lo si faccia online, è necessario leggere attentamente i termini e i servizi offerti dal contratto assicurativo, per essere consapevolmente al corrente di tutti i punti e di tutte le clausole.
Ovviamente seppur l’automobilista ogni anno o ogni sei mesi rinnovi la sua polizza, spera di non doverla mai utilizzare. Spesso però qualche incidente capita, magari nulla di grave, ma l’assicurazione torna utile. La polizza auto, sebbene sia una protezione fondamentale per conducente, passeggeri e per il veicolo, potrebbe non coprire tutti i danni.
Cioè, potrebbe non farlo in qualsiasi situazione e in qualunque luogo. Conseguenza di tutto questo potrebbero essere anche delle multe abbastanza salate. Per evitare di rimanere negativamente sorpresi, specie in casi di mancato risarcimento danni in caso di incidenti, è meglio conoscere prima che cosa questo possa significare.
Assicurazione auto: copre sempre tutti i danni?
Chiariamo che l’assicurazione copre i danni relativi a sinistri avvenuti in strade pubbliche e anche in luoghi come cortili condominiali, parcheggi e così via, come afferma il Codice delle Assicurazioni Private, tutti quei luoghi in cui l’auto si utilizza per quello che è il suo scopo muoversi e trasportare cose e persone.
La responsabilità del sinistro può essere unilaterale oppure condivisa e in questi casi, il premio assicurativo non lievita. Prendiamo un caso esemplificativo, uno di quelli di cui recentemente la Corte di Cassazione si è occupata: un conducente a bordo della sua auto, inavvertitamente investe un pedone in un parcheggio di un supermercato.
Assicurazione auto e pedoni, quando non risarcisce
Dalla sua parte, il conducente del veicolo, afferma la compartecipata responsabilità del pedone investito per via del fatto dell’assenza di strisce pedonali, laddove ha attraversato e anche di segnaletica stradale. La decisione della Cassazione ha però assegnato le colpe al conducente che avrebbe dovuto accorgersi del pedone.
In questi casi la vittima ha potuto chiedere risarcimento dunque all’assicurazione dell’automobilista ma anche alla propria, il cosiddetto risarcimento diretto, previa denuncia del sinistro o se si vogliono accorciare i tempi con il modulo di constatazione amichevole. Nei casi in cui il conducente non è assicurato, il danneggiato può chiedere risarcimento al Fondo Garanzie Vittime della Strada.