Sinistri stradali: ecco l’errore che fanno in molti | Così non vedi neanche un euro di risarcimento danni
A volte può capitare che in attesa del risarcimento, dopo un sinistro stradale, si possano commettere errori che condizionano la liquidazione dello stesso.
Essere coinvolti in un sinistro, in un incidente stradale, al di là dell’importanza e del peso dei danni fisici e psicologici, comporta altre numerose questioni a cui rivolgere l’attenzione, diritti e doveri da rispettare ma soprattutto costi e spese da sostenere a prescindere dalla dinamica dei fatti.
In particolare durante un risarcimento del danno, causato da un sinistro stradale, non è possibile che siano escluse automaticamente le spese mediche affrontate presso strutture private, poiché a essere contemplate sono solo quelle effettuate presso Servizio Sanitario Nazionale.
Prima della recente sentenza della Cassazione, questa era l’improbabile situazione che si trovava ad affrontare la vittima di un incidente stradale. La Terza Sezione Civile della Cassazione ha stabilito finalmente, attraverso la sentenza numero 29308, depositata qualche giorno fa, in data 23 ottobre 2023, il contrario.
La sentenza è stata legata all’accoglimento del ricorso di un uomo che è rimasto parzialmente invalido dopo essere stato investito sul suo motorino durante un incidente stradale. Il soggetto ricorrente ha impugnato la liquidazione delle spese mediche dell’importo di ben 10.634 euro.
Sinistri stradali e l’errore da non commettere per ottenere il risarcimento
Per essere più chiari, il Collegio non era d’accordo sull’applicazione dell’articolo 1227 a questo caso particolare, che al comma 1 stabilisce “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
Continuando al comma 2 “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”. Una decisione presa, riguardando anche la cifra, non guardando al costo reale delle spese mediche ma a quello che avrebbe affrontato se si fosse rivolto presso strutture pubbliche, al Servizio Sanitario Nazionale.
La sentenza della Cassazione che fa chiarezza
Dopo aver inoltre presupposto che scegliere un servizio di natura privata fosse stata una semplice scelta del soggetto. Per la Cassazione l’obbligo di rivolgersi al SSN rispetto alle strutture private è infondato. Privo di base normativa e logica. Non è la prima volta che la Cassazione si trova a fare i conti con casi del genere, si trovano sentenze simili anche indietro nel tempo, al 2019 e al 2021, però nessuna sentenza fino ad oggi era stata “massimata”.
Quindi si può concludere affermando che la scelta di un soggetto vittima di un sinistro stradale di rivolgersi ad una struttura privata piuttosto che a una pubblica, non può automaticamente essere considerata ragione di applicazione a carico del danneggiato dell‘articolo 1227 sopra citato.